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In vigore dal 20 Aprile 2013. Aggiornato al D.Lgs. 97/2016 in vigore dal 23/06/2016
(In grassetto le integrazioni, barrate le parti abrogate, in rosso i riferimenti alla Sezione specifica)

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi a:
    1. agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
    2. all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
    3. all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilita' e comprensibilita' dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
    4. all'elenco dei numeri di telefono nonche' delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

In vigore dal 21 Agosto 2013

  1. Gli atti normativi del Governo e ((gli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300,)) fissano la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di celerita' dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessita' di dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98)).
  2. Per obbligo amministrativo ai sensi del comma 1 si intende qualunque adempimento, comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione.
  3. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.".
  4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono determinate le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal comma 3 del presente articolo.
  5. Il comma 1 del presente articolo ha efficacia a decorrere dal 2 luglio 2013.

IIn vigore dal 20 Aprile 2013. Aggiornato al D.Lgs. 97/2016 in vigore dal 23/06/2016
(In grassetto le integrazionibarrate le parti abrogatein rosso iriferimenti alla Sezione specifica)

(Articolo abrogato)

  1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche' i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
  2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalita' definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Note all'art. 34: Si riporta il testo dell'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Art. 7.Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese (Omissis). 2. Gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono pubblicati nei siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalita' definiti con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (Omissis). 4. Con il regolamento di cui al comma 2, ai fini della valutazione degli eventuali profili di responsabilita' dei dirigenti preposti agli uffici interessati, sono individuate le modalita' di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per la mancata applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

In vigore dal 20 Aprile 2013. Aggiornato al D.Lgs. 97/2016 in vigore dal 23/06/2016
(In grassetto le integrazionibarrate le parti abrogatein rosso iriferimenti alla Sezione specifica)

  1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839 , e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato,  che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta , le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.
    1.bis - Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.
  2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

 

In vigore dal 20 Aprile 2013. Aggiornato al D.Lgs. 97/2016 in vigore dal 23/06/2016
(In grassetto le integrazioni, barrate le parti abrogate, in rosso iriferimenti alla Sezione specifica)

(Coordinamento con il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione)

  1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n.190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto. sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:
    1. un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ;
    2. la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
  2. (Abrogato) Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all' articolo 43 , comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.
  3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradusrsi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.
  4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.
  5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell' articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 . Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell' articolo 32 .
  6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all' articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  7. (Abrogato) Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1.
  8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all' articolo 9:
    1. il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
    2. il Piano e la Relazione di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
    3. i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all' articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 ;
    4. i curricula e i compensi dei soggetti di cui all' articolo 15 , comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.
  9. La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell' articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 , così come modificato dall' articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Venerdì, 15 Luglio 2016 12:42

Archivio Disposizioni Generali

  • Decreto di nomina del responsabile della trasparenza Fasanella ico pdf
    (18/07/2013)
  • Decreto di nomina del responsabile per l'anticorruzione Onorati ico pdf
    (26/03/2013)


Programma per la Trasparenza e l'integrità 2014-2016

  • ProgrammaTriennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016 ico pdf
  • Parere Tecnico del Dirigente ico pdf
  • Delibera di Giunta (1) ico pdf
  • Delibera di Giunta (2) ico pdf
  • Tabella allegata al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità - PITT ico pdf
  • Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017 ico pdf
  • TABELLA A al PTTI 2015-2017 ico xls
  • Delibera G.C. adozione PTTI 2015-2017 testo ico pdf
  • Parere Tecnico Responsabile del Procedimento per la Delibera G.C. 00025-2015 del 29/01/2015 ico pdf
  • Delibera G.C. 00025-2015 Delibera Giunta ico pdf
Giovedì, 14 Luglio 2016 12:04

Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente

Il Comune di Matera pubblica, in questa sezione del suo portale istituzionale, raggrupati secondo le indicazioni di legge, i documenti, le informazioni e i dati concernenti l'organizzazione dell'amministrazione, le attività e le sue modalità di realizzazione. (Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 - in vigore dal 20/04/2013). Le differenti sezioni sono in corso di aggiornamento in relazione alla produzione, da parte degli uffici competenti, delle informazioni richieste.  Molte delle informazioni sono già pubblicate da tempo nel sito comunale, e le sezioni rinviano a dette pagine ove ricorra il caso.

Mercoledì, 13 Luglio 2016 12:19

ZTL/APU

PROCEDURA CONSIGLIATA
PER RICHIESTA NUOVI PASS/AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO

  1. verificare il possesso dei requisiti, previa visione del disciplinare, prima di inoltrare richiesta all’ufficio ztl;

  2. scaricare domanda o domanda autorizzazione temporanea e compilarla correttamente, allegando alla stessa la documentazione prevista in riferimento alla categoria di appartenza; copia documento di identità;

  3. pagare il bollettino postale € 15,00, sul conto corrente postale n. 11844750 (oppure IBAN IT93S0760116100000011844750), intestato a "tesoreria comune di matera", con causale: “autorizzazioni z.t.l d.lgs. 285/92” (non previsto solo per i casi di ricoversione dei pass già rilasciati in precedenza, se in vigore, nonchè per gli altri casi previsti dalla legge – onlus e disabili);

  4. scansionare la documentazione in formato pdf con i relativi allegati ed inviare all’indirizzo   Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o per chi munito di pec all'indirizzo:   Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;

  5. all’esito della fase istruttoria, riceverete nella vostra casella di posta elettronica l'invito a recarvi presso l'ufficio ztl per il ritiro dell'eventuale titolo. si ricorda di consegnare in tale occasione la documentazione originale e restituire eventuale pass già in possesso;

  6. il soggetto richiedente (o munito di eventuale delega, nel forme previste dalla legge), in occasione del ritiro del titolo autorizzatorio dovra' consegnare una marca da bollo dell'importo di €16,00 (non prevista solo per i casi di ricoversione dei pass già rilasciati in precedenza, se in vigore, nonchè per gli altri casi previsti dalla legge – onlus e disabili);

Avvisi

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