L’11 novembre 2014 è entrata in vigore la legge n.162/2014, che prevede, all’art.6, la possibilità per i coniugi di concludere un accordo per le soluzioni di separazione personale, divorzio e modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio attraverso una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati (unico per entrambi i coniugi o uno o più per ciascun coniuge).
Tale modalità è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o con disabilità grave (art.3, c.3, L.104/1992) o di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Nel primo caso l'accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica che rilascia un nullaosta, mentre nel caso in cui i coniugi abbiano figli minori o figli maggiorenni non autosufficienti, il Procuratore può coinvolgere il Presidente del Tribunale qualora valuti l'accordo non rispondente all'interesse dei figli.
Nell'accordo potranno essere inseriti anche patti di trasferimento patrimoniale.
L'avvocato (unico o uno o più per parte), una volta formalizzato l'accordo, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni all'Ufficio di Stato Civile ai fini della trascrizione nei registri di Stato Civile.
Il Comune competente a ricevere l'accordo è:
- il Comune di celebrazione del matrimonio;
- il Comune di trascrizione del matrimonio se celebrato all'estero.
Per qualsiasi informazione in merito al contenuto di detti accordi, occorrerà rivolgersi all'avvocato scelto.