Il codice civile prevede la possibilità per i coniugi separati di ripristinare i rapporti materiali e spirituali che caratterizzano la vita coniugale, mediante una dichiarazione personale e congiunta resa davanti all'ufficiale di stato civile, senza necessità di intervento da parte del giudice.
La competenza dell’ufficiale dello stato civile nel ricevere queste dichiarazioni è stata introdotta dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 63 co.1 lett. g), mentre permane una competenza del notaio connessa all’esplicitazione di scelte patrimoniali specifiche.
Se i coniugi sono residenti all’estero potranno dichiarare la loro riconciliazione alle autorità diplomatiche o consolari italiane.
Presupposto per l’accoglimento di una dichiarazione di riconciliazione è che tra gli interessati esista una separazione personale conseguente ad un provvedimento di omologa di separazione consensuale, oppure una sentenza di separazione giudiziale, oppure un accordo di separazione dinanzi ad un ufficiale dello stato civile, oppure una convenzione di negoziazione assistita da avvocati.
Entrambi i coniugi devono manifestare la volontà alla riconciliazione, indicando la data in cui la stessa è avvenuta.
La dichiarazione viene iscritta negli archivi dello stato civile e annotata a margine dell’atto di matrimonio.