La procedura si applica ai matrimoni civili e a quelli religiosi.
I coniugi possono richiedere la separazione, il divorzio o la modifica delle precedenti condizioni di separazione/divorzio presso il Comune di residenza di uno dei due coniugi, presso il Comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all'estero, esclusivamente nei seguenti casi:
- L’accordo deve essere consensuale e concluso alla presenza di entrambi i coniugi che devono avere trovato un accordo su tutti gli aspetti economici e personali.
- In caso di divorzio devono essere trascorsi i seguenti periodi di tempo dalla separazione:
- nell’ipotesi di separazione giudiziale, almeno 1 anno dalla data di comparizione dei coniugi in Tribunale;
- nell’ipotesi di separazione consensuale, almeno 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi in Tribunale, dalla conferma dell’accordo di separazione davanti all'Ufficiale dello Stato Civile, dalla data di accordo a seguito di negoziazione assistita.
- I coniugi non devono avere figli minori, o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. La circolare n. 6/2015 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha chiarito che per figli si intendono i soli figli comuni della coppia e non quelli avuti da altre relazioni.
- L'accordo non deve contenere alcun patto di trasferimento patrimoniale nel senso specificato dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 6/2015 del 24 aprile 2015 (https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-006-servdemo-24-04-2015.pdf).
- L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.
La separazione o il divorzio presso l'Ufficio di Stato Civile prevede la sottoscrizione di due atti in due momenti diversi. Saranno quindi necessari due appuntamenti ai quali entrambi i coniugi dovranno essere presenti. Non è prevista la possibilità di delegare o farsi rappresentare tramite procura.
Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio non è necessario un atto di conferma: con la sottoscrizione del primo atto si producono gli effetti dichiarati.
FASE ISTRUTTORIA: i coniugi, o solo uno di loro, devono presentarsi dinanzi all'ufficiale di stato civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione/divorzio.
L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione.
Acquisiti i documenti necessari, l'ufficio matrimoni stabilisce la data della redazione dell’atto di conferma (nel caso di separazione/divorzio), d’intesa con le parti.
REDAZIONE DELL'ACCORDO (separazione, divorzio o modifica delle precedenti condizioni di separazione/divorzio): entrambi i coniugi devono presentarsi per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nell’occasione, sarà fissata la data della conferma dello stesso, non prima che siano trascorsi 30 giorni. La data di conferma riportata nell'atto di accordo non può essere modificata.
CONFERMA DELL'ACCORDO (separazione o divorzio): i coniugi devono sottoscrivere un'ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell'accordo. La data di decorrenza della separazione o divorzio sarà quella della sottoscrizione dell'accordo (durante il primo appuntamento).
Nel caso in cui entrambi i coniugi o uno di essi non sia presente nella data fissata per la conferma, l'Ufficiale dello Stato Civile redige un atto di mancata conferma, annullando così il precedente accordo e, in tal caso, sarà necessario ripetere tutta la procedura.
ASSEGNO DI MANTENIMENTO O DIVORZILE: qualora i coniugi siano in accordo tra loro, nell’atto potrà essere fatta menzione di un eventuale assegno di mantenimento/divorzile.